Art. 5.
(Ricollocazione professionale).

      1. Per la ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1 le amministrazioni pubbliche promuovono, in via prioritaria, convenzioni con cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dagli stessi lavoratori, per l'affidamento all'esterno di attività e di servizi.